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Detrazione del 55% con i pannelli termodinamici
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Civile - Industriale - Commerciale - Pannelli solari termodinamici

L'articolo 8 del D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M.

7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, consultabile alla pagina:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/decreto_edifici_2009.pdf

Cita testualmente:

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’articolo 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

 

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